ART. 5
Ladesione a socio deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettare gli obblighi derivanti dal presente Statuto e di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli organi direttivi dellAssociazione in conformità del medesimo unitamente alla dichiarazione di effettuare come attività principale lavori di taglio e/o esbosco e/o miglioramento boschivo allinterno di proprietà forestali pubbliche o private.
La domanda di ammissione impegna a restare iscritto allAssociazione per un biennio.
ART. 6
I soci sono tenuti a versare una quota di iscrizione ed una quota annuale di associazione.
La prima una sola volta, allatto delliscrizione, la seconda entro il mese di febbraio di ogni anno.
In via straordinaria la quota annuale di iscrizione per il 2003 sarà versata entro il mese di giugno 2003.
Le quote di iscrizione e annuale sono stabilite annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.
La quota di iscrizione per i soci fondatori è stabilita in euro 150 da versarsi entro il 12 gennaio 2003.
ART. 7
Il socio che si è reso indegno di appartenere allAssociazione può essere espulso con deliberazione approvata da almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.
Tale deliberazione è definitiva.
ORGANI DELLASSOCIAZIONE
ART. 8
Gli organi dellAssociazione sono:
a) LAssemblea
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
E ammesso il solo rimborso delle spese.
ASSEMBLEA
ART. 9
LAssemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.
Essa si riunisce ordinariamente una volta allanno e, straordinariamente, quando lo ritenga necessario il Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno 4/10 dei soci in regola con il pagamento della quota annuale dellAssociazione.
La sede in cui si riunisce lAssemblea Generale è decisa dal Consiglio Direttivo che, di volta in volta, convoca lAssemblea stessa a rotazione in tutte le Province nelle quali sono residenti gli iscritti dopo aver verificato leffettiva disponibilità di spazi adatti.
ART. 10
LAssemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da recapitarsi a mezzo posta o fax almeno 15 giorni prima della seduta. Lavviso deve contenere il giorno, lora ed il luogo della riunione e lordine del giorno con gli argomenti da discutere. Nel caso di urgenza, lAssemblea può essere convocata dal Presidente dellAssociazione con un preavviso di almeno cinque giorni con le stesse modalità di cui al comma precedente o mediante avviso personale.
ART. 11
LAssemblea è valida quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci che hanno diritto a parteciparvi.
Qualora lAssemblea non possa validamente riunirsi allora stabilita, per mancanza del numero legale, essi si riunisce validamente trascorsa unora qualunque sia il numero degli intervenuti.
ART. 12
Il socio è ammesso a farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio od al coniuge od ai parenti fino al 2° grado.
ART. 13
Ciascun socio partecipante allAssemblea ha diritto ad un voto.
ART. 14
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità di voti prevale quella cui ha aderito il Presidente.
ART. 15
LAssemblea nella sua riunione ordinaria annuale discute sulla relazione del Consiglio Direttivo circa lattività svolta nellanno precedente ed approva il bilancio annuale entro il 30 giugno.LAssemblea, inoltre, discute e delibera per qualsiasi altro argomento messo allordine del giorno su proposta del Consiglio Direttivo, modifiche e/o integrazioni allo statuto sociale, eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ha deciso di sottoporre allapprovazione dellAssemblea.
ART. 16
Ogni triennio, e sempre nella sua riunione ordinaria, lAssemblea elegge tra i soci il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti.La votazione avviene a schede segrete, ma lAssemblea può procedere per acclamazione od anche per alzata di mano.Tutti gli eleggendi debbono essere soci dellAssociazione ed in regola con il pagamento della quota annuale dellAssociazione.In via straordinaria lAssemblea dei soci fondatori nomina un Consiglio Direttivo che oltre a svolgere i compiti previsti dal presente statuto, entro due anni provvederà a regolamentare ed a convocare, attraverso il Presidente, le elezioni di cui al presente articolo.L Assemblea dei soci fondatori nomina anche un Collegio dei Revisori dei Conti che resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo di cui al precedente comma.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 17
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri scelti fra i soci in regola con il pagamento della quota annuale.
Esso nella sua prima seduta elegge, nel suo seno, il Presidente e uno o due Vice Presidenti.
Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo nomina inoltre tutte le figure che ritiene necessarie al fine di perseguire al meglio lo scopo sociale.
Esso discute e delibera in merito ai vari problemi che interessano lassociazione e gli iscritti e sullazione da svolgere; delibera sulla relazione annuale e sul bilancio.
Il Consiglio Direttivo provvede alla esecuzione delle deliberazioni dellAssemblea ed al compimento di tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano di competenza dellAssemblea, assumendo comunque ogni iniziativa atta al perseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico e finanziario che deve essere approvato dallAssemblea ordinaria ogni anno.
ART. 18
Il Consiglio Direttivo si riunisce alloccorrenza una volta ogni due mesi e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente o ne venga fatta richiesta da almeno quattro componenti.
Lavviso di convocazione è diramato dal Presidente almeno cinque giorni prima (esclusi dal computo il giorno dellinvio e quello della riunione) e deve contenere il giorno, lora ed il luogo della riunione e lordine del giorno con gli argomenti da discutere.
La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti degli intervenuti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto processo verbale che sarà firmato dal Presidente e dalla persona chiamata a fungere da segretario.
ART. 19
I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.
ART. 20
Qualora, per dimissioni o altre cause, il numero dei componenti il Consiglio direttivo venga a ridursi a non meno della metà, il Consiglio viene integrato con altre persone scelte dal Consiglio Direttivo stesso, sempre che manchino ancora più di sei mesi per la riunione triennale nella quale lAssemblea dovrà procedere alla rinnovazione delle cariche sociali.
Qualora, invece, il numero si riduca a meno della metà, lAssemblea dei soci deve essere convocata straordinariamente per le elezioni di tutto il Consiglio.
ART. 21
Il Presidente rappresenta legalmente a tutti gli effetti lAssociazione, ne redige lattività in conformità delle deliberazioni adottate dallAssemblea e dal Consiglio Direttivo.
ART. 22
Il o i Vice Presidenti sostituiscono il Presidente nei casi di sua assenza.
DIRETTORE
ART. 23
Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto fra persone di provata esperienza nel settore forestale. Il Direttore è una figura esecutiva che dirige le attività dellufficio e della sede legale coordinando le stesse con le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Direttore coadiuva in tutte le azioni e le attività il Presidente sotto le direttive del Presidente stesso. Egli su indicazione del Presidente si attiva per promuovere il raggiungimento degli obiettivi prefissati dallo scopo sociale e per attuare le azioni deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Direttore è responsabile dellimmagine dellAssociazione ed attua, in accordo con il Presidente, tutte le misure per difendere e promuovere limmagine della stessa nei confronti di Enti, ditte, privati cittadini ed opinione pubblica. Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dellAssemblea Generale e dirige lattività di tutti gli altri soggetti nominati dal Consiglio Direttivo di cui al IV comma dellart. 17 del presente Statuto Sociale.
TESORIERE
ART. 24
Il Tesoriere è scelto fra persone di provata esperienza in campo contabile. Egli, in stretto contatto con lufficio e con la sede legale, su indicazione del Direttore, provvede allamministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Egli firma in uno con il Presidente o, in sua assenza, con il Direttore qualora delegato dal Presidente, gli ordinativi di incasso e di pagamento e prepara annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre allesame del Consiglio Direttivo.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 25
Il Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di tre (oltre a due supplenti), vigila sullandamento della gestione finanziaria e prepara la relazione sul conto consuntivo annuale.
SCIOGLIMENTO DELLASSOCIAZIONE
ART. 26
In caso di scioglimento dellAssociazione, lAssemblea nominerà un collegio di tre liquidatori e delibererà sulla destinazione da dare alle attività nette patrimoniali, tenuto conto che il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allart. 3, comma 190 della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.