STATUTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA N. 1 DEL 12 GENNAIO 2003 IN APRICA (SO) DAI SOCI FONDATORI

 ART. 1

E’ costituita con sede in Sondrio, P.le Merizzi, 17 ,
l’Associazione Regionale delle Imprese Boschive della Lombardia (A.R.I.B.L.)

 ART. 2

L’Associazione non ha carattere politico e non ha fini di lucro; essa ha lo scopo in armonia con gli interessi generali del Paese di valorizzare dal punto di vista sociale, economico, culturale, ambientale, ecologico, protettivo il patrimonio forestale e territoriale di proprietà pubblica e privata.In particolare, al fine di garantire l’assistenza e la consulenza necessaria a soddisfare le esigenze degli iscritti, l’Associazione presta direttamente – con la propria struttura o a mezzo terzi – agli associati anche servizi di informazione, di consulenza e di assistenza politico-sindacale e tecnico-legale in materia amministrativa, di lavoro, previdenziale e assistenziale.

ART.3

L’associazione ha il seguente scopo sociale:
-incentivare, promuovere e favorire gli interventi di taglio e di miglioramento boschivo nel rispetto della normativa vigente e delle reali esigenze forestali del territorio;
-tutelare gli interessi degli iscritti nei confronti di Enti, aziende, stampa, opinione pubblica e privati cittadini;
-rappresentare i propri iscritti presso gli Enti Pubblici e Territoriali in particolare nei Tavoli Tecnici e presso gli Enti competenti nel percorso legato all’emanazione di leggi, regolamenti, finanziamenti, pianificazioni di taglio e di miglioramento forestale, criteri di priorità, ecc.;
-verificare l’esistenza dei requisiti di tutti coloro che sono iscritti all’Associazione e/o all’Albo Regionale delle Imprese Boschive e comunicare le irregolarità riscontrate agli Enti interessati;
-promuovere la modifica delle modalità di iscrizione e di permanenza nell’Albo Regionale delle Imprese Boschive;
-proporre modifiche ed integrazioni alla normativa ed ai finanziamenti vigenti nell’ambito forestale e montano e della protezione civile;
-incentivare attraverso proprie proposte lo snellimento delle pratiche burocratiche legate a tutti gli interventi realizzabili in territorio forestale e montano;
-incentivare ed attuare direttamente la formazione dei propri iscritti e dei lavoratori boschivi in generale nonchè di tutti i soggetti pubblici, privati ed associazioni di vario genere, sulle norme di sicurezza e di autorizzazione, sull’aggiornamento, sulla preparazione generale e specifica in forestazione, agronomia, botanica, ingegneria naturalistica, meccanizzazione, certificazione di qualità, sistemazioni idraulico-forestali, protezione civile, pronto intervento, ecc.;
-incentivare ed attuare direttamente azioni volte alla implementazione di sistemi di certificazione della qualità del patrimonio forestale pubblico e privato;
-promuovere la creazione di altre Associazioni Regionali e di una Associazione Nazionale Imprese Boschive.

ART. 4

Possono far parte dell’Associazione i legali rappresentanti (in numero massimo di uno per ciascuna Ditta), delle Ditte iscritte all’Albo Regionale delle Imprese Boschive della Lombardia, in possesso di tutti i requisiti di iscrizione all’Albo e che effettuano come attività principale i lavori di taglio e/o esbosco e/o miglioramento boschivo all’interno di proprietà pubbliche e private.

I legali rappresentanti di cui sopra possono delegare una persona fisica, purchè socio della Ditta, ad iscriversi alla presente Associazione Regionale delle Imprese Boschive della Lombardia, fermo restando il numero massimo di un socio iscritto per ogni Ditta in possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 

ART. 5

L’adesione a socio deve contenere le generalità del richiedente e la dichiarazione di accettare gli obblighi derivanti dal presente Statuto e di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli organi direttivi dell’Associazione in conformità del medesimo unitamente alla dichiarazione di effettuare come attività principale lavori di taglio e/o esbosco e/o miglioramento boschivo all’interno di proprietà forestali pubbliche o private.

La domanda di ammissione impegna a restare iscritto all’Associazione per un biennio.

 ART. 6

I soci sono tenuti a versare una quota di iscrizione ed una quota annuale di associazione.
La prima una sola volta, all’atto dell’iscrizione, la seconda entro il mese di febbraio di ogni anno.
In via straordinaria la quota annuale di iscrizione per il 2003 sarà versata entro il mese di giugno 2003.
Le quote di iscrizione e annuale sono stabilite annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.
La quota associativa non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non è soggetta a rivalutazione.
La quota di iscrizione per i soci fondatori è stabilita in euro 150 da versarsi entro il 12 gennaio 2003. 

ART. 7

Il socio che si è reso indegno di appartenere all’Associazione può essere espulso con deliberazione approvata da almeno tre quarti dei componenti del Consiglio Direttivo.
Tale deliberazione è definitiva. 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 8

Gli organi dell’Associazione sono:

a)      L’Assemblea
b)      Il Consiglio Direttivo
c)       Il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche sociali sono gratuite.
E’ ammesso il solo rimborso delle spese.

ASSEMBLEA

ART. 9

L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

Essa si riunisce ordinariamente una volta all’anno e, straordinariamente, quando lo ritenga necessario il Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno 4/10 dei soci in regola con il pagamento della quota annuale dell’Associazione.

La sede in cui si riunisce l’Assemblea Generale è decisa dal Consiglio Direttivo che, di volta in volta, convoca l’Assemblea stessa a rotazione in tutte le Province nelle quali sono residenti gli iscritti dopo aver verificato l’effettiva disponibilità di spazi adatti.

ART. 10

L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso da recapitarsi a mezzo posta o fax almeno 15 giorni prima della seduta. L’avviso deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno con gli argomenti da discutere. Nel caso di urgenza, l’Assemblea può essere convocata dal Presidente dell’Associazione con un preavviso di almeno cinque giorni con le stesse modalità di cui al comma precedente o mediante avviso personale.

ART. 11

L’Assemblea è valida quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci che hanno diritto a parteciparvi.

Qualora l’Assemblea non possa validamente riunirsi all’ora stabilita, per mancanza del numero legale, essi si riunisce validamente trascorsa un’ora qualunque sia il numero degli intervenuti.

ART. 12

Il socio è ammesso a farsi rappresentare mediante delega scritta conferita ad altro socio od al coniuge od ai parenti fino al 2° grado.

ART. 13

Ciascun socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto.

ART. 14

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità di voti prevale quella cui ha aderito il Presidente.

ART. 15

L’Assemblea nella sua riunione ordinaria annuale discute sulla relazione del Consiglio Direttivo circa l’attività svolta nell’anno precedente ed approva il bilancio annuale entro il 30 giugno.L’Assemblea, inoltre, discute e delibera per qualsiasi altro argomento messo all’ordine del giorno su proposta del Consiglio Direttivo, modifiche e/o integrazioni allo statuto sociale, eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ha deciso di sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 16

Ogni triennio, e sempre nella sua riunione ordinaria, l’Assemblea elegge tra i soci il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti.La votazione avviene a schede segrete, ma l’Assemblea può procedere per acclamazione od anche per alzata di mano.Tutti gli eleggendi debbono essere soci dell’Associazione ed in regola con il pagamento della quota annuale dell’Associazione.In via straordinaria l’Assemblea dei soci fondatori nomina un Consiglio Direttivo che oltre a svolgere i compiti previsti dal presente statuto, entro due anni provvederà a regolamentare ed a convocare, attraverso il Presidente, le elezioni di cui al presente articolo.L’ Assemblea dei soci fondatori nomina anche un Collegio dei Revisori dei Conti che resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo di cui al precedente comma. 

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di undici membri scelti fra i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Esso nella sua prima seduta elegge, nel suo seno, il Presidente e uno o due Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo nomina inoltre tutte le figure che ritiene necessarie al fine di perseguire al meglio lo scopo sociale.

Esso discute e delibera in merito ai vari problemi che interessano l’associazione e gli iscritti e sull’azione da svolgere; delibera sulla relazione annuale e sul bilancio.

Il Consiglio Direttivo provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea ed al compimento di tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea, assumendo comunque ogni iniziativa atta al perseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto economico e finanziario che deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo si riunisce all’occorrenza una volta ogni due mesi e straordinariamente quando lo ritenga necessario il Presidente o ne venga fatta richiesta da almeno quattro componenti.

L’avviso di convocazione è diramato dal Presidente almeno cinque giorni prima (esclusi dal computo il giorno dell’invio e quello della riunione) e deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno con gli argomenti da discutere.

La riunione è valida quando sia presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti degli intervenuti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto processo verbale che sarà firmato dal Presidente e dalla persona chiamata a fungere da segretario.

ART. 19

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

ART. 20

Qualora, per dimissioni o altre cause, il numero dei componenti il Consiglio direttivo venga a ridursi a non meno della metà, il Consiglio viene integrato con altre persone scelte dal Consiglio Direttivo stesso, sempre che manchino ancora più di sei mesi per la riunione triennale nella quale l’Assemblea dovrà procedere alla rinnovazione delle cariche sociali.

Qualora, invece, il numero si riduca a meno della metà, l’Assemblea dei soci deve essere convocata straordinariamente per le elezioni di tutto il Consiglio.

ART. 21

Il Presidente rappresenta legalmente a tutti gli effetti l’Associazione, ne redige l’attività in conformità delle deliberazioni adottate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

ART. 22

Il o i Vice Presidenti sostituiscono il Presidente nei casi di sua assenza.

DIRETTORE

ART. 23

Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo e scelto fra persone di provata esperienza nel settore forestale. Il Direttore è una figura esecutiva che dirige le attività dell’ufficio e della sede legale coordinando le stesse con le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il Direttore coadiuva in tutte le azioni e le attività il Presidente sotto le direttive del Presidente stesso. Egli su indicazione del Presidente si attiva per promuovere il raggiungimento degli obiettivi prefissati dallo scopo sociale e per attuare le azioni deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Direttore è responsabile dell’immagine dell’Associazione ed attua, in accordo con il Presidente, tutte le misure per difendere e promuovere l’immagine della stessa nei confronti di Enti, ditte, privati cittadini ed opinione pubblica. Il Direttore partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale e dirige l’attività di tutti gli altri soggetti nominati dal Consiglio Direttivo di cui al IV comma dell’art. 17 del presente Statuto Sociale.

TESORIERE

ART. 24

Il Tesoriere è scelto fra persone di provata esperienza in campo contabile. Egli, in stretto contatto con l’ufficio e con la sede legale, su indicazione del Direttore, provvede all’amministrazione delle entrate e delle spese e del patrimonio sociale in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Egli firma in uno con il Presidente o, in sua assenza, con il Direttore qualora delegato dal Presidente, gli ordinativi di incasso e di pagamento e prepara annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 25

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in numero di tre (oltre a due supplenti), vigila sull’andamento della gestione finanziaria e prepara la relazione sul conto consuntivo annuale.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 26

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea nominerà un collegio di tre liquidatori e delibererà sulla destinazione da dare alle attività nette patrimoniali, tenuto conto che il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 

Aprica, 12 gennaio 2003